Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Art. 9.
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Nel secondo elenco la Commissione propone la cancellazione degli elettori che sono incorsi nelle incapacità di cui ai nn. 3, 9 e 10 dell'art. 2 e di
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Gli elettori che, non avendo l'abitazione nel comune, abbiano omesso di indicare a termine dell'art. 9 - comma secondo - la sezione alla quale
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liste elettorali, tanto se siano compresi nell'elenco di cui all'art. 6, quanto se abbiano presentato domanda ai termini degli articoli 9, 10 e 11
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giudiziale ai sensi degli articoli 9 e 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e dei nn. 6 e 11 del decreto Ministeriale 6 ottobre 1931, deve
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i condannati per i reati previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, sulla punizione dell'attività fascista; 9) i